martedì 26 aprile 2011

Vota SI ai Referendum del 12 e 13 giugno

1° Quesito sull Acqua Pubblica
"Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'art.30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dall'art.15 del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea" convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n.166, nel testo risultante a seguito della sentenza n.325 del 2010 della Corte costituzionale?".

2° Quesito sull Acqua Pubblica

(Quesito promosso dal Forum italiano dei movimenti per l'acqua)

"Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale",

Legittimo impedimento

"Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonchè l'articolo 2 della legge 7 aprile 2010 numero 51 recante "disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?".

Energia Nucleare

«Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni

successive, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,

la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

finanza pubblica e la perequazione tributaria", limitatamente alle

seguenti parti:

art. 7, comma 1, lettera d: "d) realizzazione nel territorio

nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;";

nonche' la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per

effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante

"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle

imprese, nonche' in materia di energia", limitatamente alle seguenti

parti:

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "della

localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di

energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del

combustibile nucleare,";

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "Con i medesimi

decreti sono altresi' stabiliti le procedure autorizzative e i

requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attivita' di

costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui

al primo periodo.";

art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: ", con

oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o

nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e' fatto

divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali";

art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: "che i

titolari di autorizzazioni di attivita' devono adottare";

art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: "la

costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia

elettrica nucleare e di impianti per";

art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella "per"

che segue le parole "dei rifiuti radioattivi o";

art. 25, comma 2, lettera i): "i) previsione che le approvazioni

relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti

nucleari, gia' concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorita'

competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare

dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

(AENOCSE) o dalle autorita' competenti di Paesi con i quali siano

definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale

nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa

approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;";

art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: "gli

oneri relativi ai";

art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: "a

titolo oneroso a carico degli esercenti le attivita' nucleari e

possano essere";

art. 25, comma 2, lettera n): "n) previsione delle modalita'

attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare

dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il

«decommissioning»;";

art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue

le parole "per le popolazioni";

art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: ", al

fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi

e per la gestione degli impianti";

art. 25, comma 2, lettera q): "q) previsione, nell'ambito delle

risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna

di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con

particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicita'.";

art. 25, comma 3: "Nei giudizi davanti agli organi di giustizia

amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione,

approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e

insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare

e relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento si

applicano le disposizioni di cui all'art. 246 del codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.";

art. 25, comma 4: "4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche

rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta

sul territorio nazionale».";

art. 26;

art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "gli impieghi

pacifici dell'energia nucleare,";

art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "sia da impianti di

produzione di elettricita' sia";

art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "costruzione,

l'esercizio e la";

art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: "nell'ambito di

priorita' e indirizzi di politica energetica nazionale e";

art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: "sugli

impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,";

art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: "del

progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari,

nonche' delle infrastrutture pertinenziali,";

art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: ",

diffidare i titolari delle autorizzazioni";

art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "da

parte dei medesimi soggetti";

art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "di cui

alle autorizzazioni";

art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola:

"medesime";

art. 29, comma 5, lettera h): "h) l'Agenzia informa il pubblico

con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente

delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti

nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni

ordinarie che straordinarie;";

art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole:

"all'esercizio o";

art. 41, comma 1, limitatamente alle parole: "la produzione di

energia elettrica da fonte nucleare,";

nonche' il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo

risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive,

recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e

dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di

energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del

combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile

irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure compensative e

campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23

luglio 2009, n. 99″, limitatamente alle seguenti parti:

il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole:

"della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel

territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica

nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,";

il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "e

campagne informative al pubblico";

art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: "della disciplina

della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di

produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di

fabbricazione del combustibile nucleare,";

art. 1, comma 1, lettera a): "a) le procedure autorizzative e i

requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel

territorio nazionale delle attivita' di costruzione, di esercizio e

di disattivazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera

e), nonche' per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del

combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello

stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;";

art. 1, comma 1, lettera b): "b) il Fondo per la disattivazione

degli impianti nucleari;";

art. 1, comma 1, lettera c): "c) le misure compensative relative

alle attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti di cui

alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti,

delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli

enti locali interessati;";

art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "e

future";

art. 1, comma 1, lettera g): "g) un programma per la definizione

e la realizzazione di una «Campagna di informazione nazionale in

materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare»;";

art. 1, comma 1, lettera h): "h) le sanzioni irrogabili in caso

di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.";

art. 2, comma 1, lettera b): "b) «area idonea» e' la porzione di

territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e

tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano

l'idoneita' all'insediamento di impianti nucleari;";

art. 2, comma 1, lettera c): "c) «sito» e' la porzione dell'area

idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o piu'

impianti nucleari;";

art. 2, comma 1, lettera e): "e) «impianti nucleari» sono gli

impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli

impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei

siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze,

ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio

del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente

connesse all'impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili

all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della

rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in

rete dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;";

art. 2, comma 1, lettera f): "f) «operatore» e' la persona fisica

o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che

manifesta l'interesse ovvero e' titolare di autorizzazione alla

realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;";

art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole:

"dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti";

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: ", con il quale sono

delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali,

in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la

sicurezza nucleare";

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "la potenza

complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio

degli impianti nucleari da realizzare,";

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "valuta il contributo

dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione

energetica,";

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: ", benefici economici

e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione";

art. 3, comma 2: "2. La Strategia nucleare costituisce parte

integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.";

art. 3, comma 1, lettera a): "a) l'affidabilita' dell'energia

nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli

impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della

popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;";

art. 3, comma 3, lettera b): "b) i benefici, in termini di

sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di

una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico

nazionale;";

art. 3, comma 3, lettera c): "e) gli obiettivi di capacita' di

potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni

energetici nazionali ed i relativi archi temporali;";

art. 3, comma 3, lettera d): "d) il contributo che si intende

apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto

tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli

obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del

pacchetto clima energia nonche' alla riduzione degli inquinanti

chimico-fisici;";

art. 3, comma 3, lettera e): "e) il sistema di alleanze e

cooperazioni internazionali e la capacita' dell'industria nazionale

ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;";

art. 3, comma 3, lettera f): "f) gli orientamenti sulle modalita'

realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e

nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la

formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;";

art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: "impianti

a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli";

art. 3, comma 3, lettera h): "h) i benefici attesi per il sistema

industriale italiano e i parametri delle compensazioni per

popolazione e sistema delle imprese;";

art. 3, comma 3, lettera i): "i) la capacita' di trasmissione

della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di

adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato

di potenza da installare;";

art. 3, comma 3, lettera 1): "1) gli obiettivi in materia di

approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile

nucleare.";

l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la

localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari;

disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli

enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli

impianti", contenente gli articoli da 4 a 24;

art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della

disattivazione";

art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "riceve

dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei

rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attivita' di cui all'art.

27, con modalita' e secondo tariffe stabilite con decreto del

Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero

dell'economia e finanze, ed";

art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: ",

calcolate ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo";

art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: ", al

fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi

e per la gestione degli impianti";

art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: "e sulla base delle

valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale

Strategica di cui all'art. 9″;

art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: ", comma 2″;

art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: "Si applica quanto

previsto dall'art. 12.";

art. 29;

art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: "riferito ai rifiuti

radioattivi rinvenienti dalle attivita' disciplinate dal Titolo II

del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti

radioattivi rinvenienti dalle attivita' disciplinate da norme

precedenti";

art. 30, comma 2: "2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi

derivanti dalle attivita' disciplinate dal Titolo II del presente

decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 e' posto a

carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro

dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del

contenuto di radioattivita'. Tale contributo e' ripartito secondo

quanto previsto all'art. 23 comma 4.";

art. 30, comma 3: "3. La disposizione di cui al comma 2 non si

applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attivita' gia' esaurite

al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali

rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14

novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

dicembre 2003, n. 368, cosi' come modificato dall'art. 7-ter del

decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.";

l'intero Titolo IV, rubricato "Campagna di informazione",

contenente gli articoli 31 e 32;

art. 33;

art. 34;

art. 35, comma 1: "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di

legge: a) articolo l0 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b)

articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975,

n. 393."?».

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