giovedì 26 marzo 2009
I punti chiave della riforma sanitaria
Diciassette aziende sanitarie complessive al posto delle attuali ventinove, istituzione dei nuovi distretti ospedalieri, criteri rigorosi per la scelta dei manager, deospedalizzazione e potenziamento dei servizi territoriali, controllo interamente pubblico per il servizio di emergenza urgenza, maggiori controlli sui dirigenti e sul raggiungimento degli obiettivi. Sono questi i principali punti contenuti nella legge di riordino del sistema sanitario regionale che l’assemblea regionale siciliana ha approvato questo pomeriggio. La legge rappresenta uno strumento di radicale innovazione organizzativa con l’obiettivo di riqualificare l’offerta sanitaria perseguendo l’equilibrio economico. Le novità riguardano soprattutto gli strumenti e le procedure della programmazione, l’organizzazione e l’ordinamento del servizio sanitario regionale, l’erogazione delle prestazioni, i criteri di finanziamento delle Aziende del servizio sanitario regionale, le disposizioni patrimoniali e contabili delle aziende del SSN e il sistema della rete dell’emergenza – urgenza 118. La legge prevede che il SSN ispira la propria azione al principio della sussidiarietà solidale e della complementarietà tra gli erogatori dei servizi, assicura la parità di accesso ai servizi sanitari nel rispetto del diritto di libera scelta dei cittadini tra soggetti pubblici e privati accreditati entro i budget individuali assegnati e garantisce i livelli essenziali di assistenza (Lea). Programmazione, obiettivi, controlli, responsabilità, sanzioni: sono questi i pilastri della riforma. La programmazione sanitaria è affidata al piano sanitario regionale, proposto dall’assessore regionale, della durata triennale, ed approvato dalla Giunta col parere vincolante della commissione Sanità dell’Ars. Il primo piano sanitario dovrà essere approvato entro 240 giorni dall’emanazione della legge. Novità sul fronte dei soggetti che concorrono alla programmazione sanitaria: oltre alle realtà territoriali presenti nella conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, avranno un ruolo le Università, gli Irccs, gli enti di ricerca pubblici e privati, e nell’ambito delle rispettive competenze, anche le associazioni di categoria del settore sanitario maggiormente rappresentative e le associazioni di volontariato e di tutela dell’utenza. Con i piani attuativi, le Aziende sanitarie provinciali (Asp) e le aziende ospedaliere (Ao), sviluppano in loco il piano sanitario, definendo le attività da svolgere nei limiti delle risorse disponibili. Le Asp, le Ao, e le aziende ospedaliero - universitarie concorrono anche allo sviluppo a rete del sistema sanitario regionale attraverso la programmazione interaziendale di bacino che ha come finalità la integrazione ottimale delle attività sanitarie. I “bacini” saranno due, quello della Sicilia Occidentale (Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani) e quello della Sicilia Orientale (Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna). Sarà istituito un Comitato composto dai dirigenti generali delle Aziende che avrà il compito di programmare e monitorare gli interventi. Istituita anche la Consulta regionale della Sanità che svolgerà gratuitamente funzioni di consulenza in ordine a questioni di rilevanza regionale e di interesse diffuso in materia di servizi sanitari e socio sanitari. Definiti gli obiettivi ed i vincoli di destinazione delle risorse finanziarie al fine di garantire un corretto equilibrio tra la funzione ospedaliera e quella territoriale. Accentuati i poteri di controllo dell’assessore regionale alla Sanità che dovrà verificare la corrispondenza tra i risultati raggiunti dalle Aziende e quelli fissati negli atti di programmazione locale e assicurerà il controllo, anche con verifiche trimestrali effettuate dal dipartimento per la pianificazione strategica, sull’operato dei direttori generali in relazione agli obiettivi programmatici assegnati. La valutazione dei direttori generali è affidata ad un soggetto esterno: l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ovvero altra qualificata agenzia esterna che l’assessore individuerà attraverso procedure ad evidenza pubblica La legge prevede il divieto per le Aziende di affidare mediante appalto di servizi o con consulenze esterne l’espletamento di funzioni il cui esercizio rientra nelle competenze di uffici o di unità operative aziendali. Previste deroghe solo nei casi di comprovata necessità con adeguato provvedimento di motivazione del direttore generale e previa approvazione dell’assessorato. Le aziende sono state ridotte da 29 a 17: 9 aziende sanitarie provinciali, 3 aziende ospedaliere di riferimento regionale, 2 aziende Arnas (azienda di riferimento nazionale di alta specializzazione) e tre aziende ospedaliero – universitarie. Ciascuna azienda sanitaria provinciale si articola nei distretti ospedalieri (complessivamente 20) che sono costituiti dall’aggregazione di uno o più presidi ospedalieri appartenenti alle soppresse Ausl con le soppresse Aziende ospedaliere, nonché dalle aggregazioni degli altri presidi ospedalieri pure appartenenti alle soppresse Ausl. I distretti ospedalieri rappresentano strutture dotate di autonomia tecnico gestionale ed economico finanziaria nonché di adeguate risorse e saranno guidati da un coordinatore sanitario e da un coordinatore amministrativo individuati dal direttore generale. I distretti sanitari costituiscono invece l’articolazione territoriale dell’azienda sanitaria provinciale all’interno della quale vengono erogate le prestazioni in materia di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria. I distretti sanitari fanno capo all’area territoriale coordinata da un direttore sanitario e un direttore amministrativo individuati con le stesse modalità dei distretti ospedalieri e dotati dello stesso grado di autonomia. Prevista l’istituzione dei presidi territoriali di assistenza (PTA) che anche attraverso il Centro unico prenotazione (CUP) garantiranno in materia capillare l’erogazione delle prestazioni in materia di cure primarie, servizi socio-sanitari integrati con le prestazioni sociali, servizi a favore dei minori e delle famiglie con bisogni complessi, servizi di salute mentale. Le Aziende ospedaliere assicurano le attività sanitaria di alta specializzazione, di riferimento nazionale e regionale, con dotazioni di tecnologie diagnostico-terapeutiche avanzate ed innovative e svolgono i compiti specificamente attribuiti dagli atti della programmazione regionale oltre a rappresentare punto di riferimento per le attività specifiche delle aziende sanitarie provinciali. Le aziende ospedaliero universitarie mantengono la propria autonomia ma è prevista la possibilità di integrazioni tra Aziende ospedaliere e Università sulla base di specifici protocolli d’intesa. La legge assegna all’assessore alla Sanità compiti di controllo sulle attività espletate e sulle prestazioni erogate dalle strutture ospedaliere, specialistiche ed ambulatoriali, sia pubbliche che private sotto il profilo della qualità e dell’appropriatezza, della riduzione del rischio clinico, del mantenimento delle condizioni igienico – sanitarie e dei requisiti dell’accreditamento. L’assessore verificherà anche flussi e dati economici gestionali. Vengono puntualmente disciplinati i requisiti, le condizioni, le modalità di nomina dei direttori generali e l’ipotesi di decadenza e commissariamento. I direttori generali decadranno automaticamente in caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico di bilancio in relazione alle risorse negoziate nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi: il loro contratto avrà durata triennale, rinnovabile per altri tre anni nella stessa azienda. Gli attuali direttori decadranno automaticamente il primo settembre 2009, allorquando diventerà operativo il nuovo sistema aziendale. Il rapporto con le strutture private terrà conto, fra l’altro, del fabbisogno sanitario, degli standard occupazionali e del rispetto degli obblighi contrattuali in materia di lavoro e di previdenza. Previsto il criterio della premialità per le strutture capaci di produrre mobilità attiva. Il servizio di emergenza urgenza 118 sarà affidato a un organismo di diritto pubblico. E’ espressamente previsto che nel triennio successivo all’entrata in vigore della legge è fatto divieto di procedere all’impiego di personale in numero superiore a quello utilizzato dall’attuale gestore non ci saranno assunzioni per tre anni rispetto a quello in atto niente costo aggiuntivi. Sarà garantita l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini che si trovino sul territorio regionale senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione senza che ciò implichi alcun tipo di segnalazione all’autorità. La legge prevede anche che le aziende devono conseguire risparmio energetico mediante l’utilizzazione di fonti rinnovabili.
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